Gli Attestati rilasciati dall'Accademia delle Arti Erboristiche
Gli “Attestati di Frequenza” rilasciati al termine dei nostri corsi,
inclusi quelli a seguito del superamento di un esame, non hanno in alcun modo valore giuridico.
(l’unico percorso di studi che consente di ottenere la qualifica in ambito Erboristico è quello Universitario)
Non si tratta, quindi, di diplomi abilitanti alla professione di Erborista ma di un documento mediante il quale dichiariamo che il destinatario di tale certificazione ha compiuto un percorso di studi ben preciso, qualificato e qualificante.
Pertanto, quando ci prendiamo la responsabilità di parlare di spendibilità in ambito lavorativo del certificato che rilasciamo, lo facciamo consapevoli del contenuto dei nostri corsi, della nostra etica professionale, dell’eccellenza dei nostri docenti, della credibilità dei nostri collaboratori e del livello di conoscenza acquisito dagli studenti che hanno superato la verifica d’apprendimento.
Il nostro obiettivo è quello di fornire l’occasione per imparare l’Antica Arte Erboristica non solo secondo i dettami delle Moderne Acquisizioni Scientifiche ma anche e soprattutto secondo il Sapere delle Scienze Tradizionali.
Le Antiche Conoscenze, se non tramandate, svaniscono tra le generazioni.
Perciò abbiamo avuto l’esigenza di non far perdere tutto il nostro sapere acquisito in decenni di esperienza diretta oltre che di studio.
Vogliamo condividere tutti i giorni trascorsi nello svolgimento delle nostre attività (Erboristerie, Studi Medici, Farmacie, Aziende di Trasformazione, Aziende Agricole, Aule Scolastiche, Atenei, Attività Culturali, etc. etc.) a contatto con i nostri Clienti, Pazienti, Alunni, Studenti, Docenti e tanti altri, perché crediamo fortemente che l’esperienza sul campo non sia assolutamente paragonabile ad altre forme di apprendimento primarie e complementari.
“Repetita iuvant”
Non intendiamo assolutamente sostituirci né compararci al legale percorso formativo
erogato esclusivamente dall’Università
Certezze e Confusioni sulla Materia
La certezza è che il Titolo Accademico (Laurea), a norma di legge, viene rilasciato dall’Università , generalmente in dipartimenti afferenti alla facoltà di Farmacia,
L’altra certezza è che soltanto il Farmacista, L’Erborista (vecchio Ordinamento) e il Laureato secondo la normativa vigente, hanno facoltà di vendere e miscelare le erbe sfuse e i loro derivati.
Una prima confusione, invece, riguarda le denominazioni del Titolo Accademico inopportunamente diverse da Ateneo ad Ateneo (Laurea in Scienze Erboristiche – Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate – Laurea in Tecniche Erboristiche – Laurea in Scienze dei Prodotti Erboristici e della Salute, etc. etc.)
Ulteriore confusione sta nel fatto che, paradossalmente, per avviare un Esercizio Commerciale con la denominazione “Erboristeria” , non è necessario alcun titolo poiché la merceologia erboristica, grazie a normative improprie, è stata assimilata alle categorie commerciali “Food e non Food”
Pertanto, chiunque può aprire una Erboristeria e vendere prodotti “cosmetici erboristici”, oggettistica, tisaniere, etc. etc. ma non generi alimentari, erbe comprese.
Per poter ampliare le tipologie merceologiche inserendo il settore alimentare basta conseguire, presso la Camera di Commercio, i requisiti legali previsti per l’apertura di un esercizio commerciale afferente alla categoria Food; in tal caso, potrà vendere di tutto (cosmetici, oggettistica, alimentazione ed erbe, ma soltanto già confezionate da aziende fornitrici).
Ovviamente, gli viene inibita la vendita di erbe sfuse, la miscelazione delle stesse e la miscelazione dei suoi derivati che, RIPETIAMO, sono ESCLUSIVO APPANNAGGIO DEL FARMACISTA, DELL’ERBORISTA (VECCHIO ORDINAMENTO) E DEL LAUREATO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE